Descrizione
LETT.E) PARTECIPAZIONE AL VOTO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA.
“I Comuni interessati al rinnovo elettivo vorranno dare massima pubblicazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali (ed eventualmente circoscrizionali) dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197).
Dovrà essere evidenziato il termine perentorio di martedì 14 aprile 2026 (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al Comune di residenza, la domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell’Unione Europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza.
Nel caso in cui tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo n.197/1996, il Comune deve provvedere immediatamente agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini dell’Unione europea, anche ai fini dell’eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.
Si porta all’attenzione dei Comuni, affinché ne diano informazione nei modi ritenuti più opportuni ai cittadini comunitari ivi residenti, che è disponibile il servizio di invio online, tramite l’area riservata del portale ANPR (raggiungibile all’indirizzo https://www.anagrafenazionale.interno.it) della richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte comunali e circoscrizionali da parte dei cittadini comunitari stessi. ..”
LETT.F) VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI CON DISABILITA’ CHE NE RENDA IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DELL’ABITAZIONE
“Le disposizioni sul voto domiciliare (art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1. , convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46) sono previste in favore degli elettori in condizioni “tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli “che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”. Tali disposizioni, per le elezioni comunali, si applicano solo nel caso in cui i richiedenti dimorino nell’ambito territoriale del proprio Comune di iscrizione elettorale.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 14 aprile e lunedì 4 maggio 2026. Tale ultimo termine (4 maggio 2026), in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune stesso, che deve provvedere alla raccolta del voto a domicilio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, per le elezioni comunali, vale anche per l’eventuale turno di ballottaggio) deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
Si ritiene perciò utile sensibilizzare il dirigente dell’azienda sanitaria locale affinchè venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non determinare incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art.1 del sopracitato decreto-legge n.1/2006.
Si richiamano, in quanto applicabili le disposizioni preclusive di cui all’art.41, settimo comma, del D.P.R.16 maggio 1960, n.570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.”