Il Giudice di Pace, inizialmente titolare solo di competenze civili, ha assunto nel tempo anche competenza in materia penale ed amministrativa o di volontaria giurisdizione.
La competenza del Giudice di pace in materia civile è disciplinata dall'art. 7 c.p.c.
Le altre competenze attribuite al Giudice di Pace da specifiche disposizioni normative:
Opposizione a sanzioni amministrative (le c.d. OSA) prevista dalla legge n. 689/81 ed attribuita in virtù del D. Lgs. n.57 del 30/12/1999. In tale materia, costituita prevalentemente da ricorsi avverso le violazioni al codice della strada, le sanzioni irrogate da autorità amministrative e da opposizione a sanzioni irrogate dal Prefetto in materia di assegni a vuoto, il Giudice di Pace ha competenza fino all’importo di €.15.493 (£.30.000.000); restano escluse quelle irrogate in materia urbanistica, igiene ambientale, tutela del lavoro e tributaria la cui competenza è devoluta al Tribunale
Ricorsi e convalide in materia di espulsione di stranieri, materia attribuita al Giudice di pace dal L. 241/2004 (conv. in legge n. 271/2004)
Controversie in materia di previdenza ed assistenza relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni (art. 45 legge 69/2009).