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COMUNE DI
CASARANO
Provincia di Lecce
Modifiche allo STATUTO
COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 214 del 18.11.1992.
CITTA' DI CASARANO
Provincia di Lecce
STATUTO
Capo I - PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1 -
Il Comune
- Il Comune di Casarano è
ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- Il Comune è
ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento
dei servizi e degli uffici dello Stato.
- Il Comune è dotato di
autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi
e del coordinamento della finanza pubblica.
- Il Comune è titolare di
funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e
della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate.
- Il Comune esercita le
funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze
rispettivamente stabilite dalle leggi e dal presente statuto.
ART. 2 -
Il
territorio, la sede, lo stemma
- Il Territorio del Comune
è costituito dai terreni circoscritti dalle mappe catastali,
contraddistinte dal n. 1 al n. 34, confinanti:
- a Nord con il Comune di
Collepasso;
- a Nord-Est con il Comune
di Supersano;
- a Sud-Est con il Comune
di Ruffano;
- a Sud con il Comune di
Ugento;
- a Sud-Ovest con il
Comune di Melissano;
- a Nord-Ovest con il
Comune di Matino.
2. La circoscrizione
territoriale del Comune può essere modificata con legge della
Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed
esprima la propria volontà mediante
referendum.
3. Casarano è stata
insignita del Titolo di Città con decreto del Capo dello Stato del 4
novembre 1960.
4. La sede del Comune è
fissata con delibera del Consiglio comunale. Presso di essa si
riuniscono la Giunta, il Consiglio, le Commissioni, altri Organismi
Istituzionali, Consulte, Forum
dei Giovani, salvo esigenze
particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
5. Il Comune ha sede,
attualmente, nel palazzo dei Domenicani sito in Piazza S. Domenico. Il
Comune ha un proprio stemma e gonfalone, l'uso dei quali viene
regolato dal regolamento.
6.
Lo stemma è di color
porpora, al pino d'Italia, di verde, frustrato al naturale, nodrito
nella campagna diminuita, d'oro , accollato dal serpente di verde, di
tre spire, con la testa rivoltata,
posta a sinistra del tronco, con la
coda caricante la campagna diminuita. Sotto lo scudo, su lista bifida
e svolazzante di porpora, il motto, in lettere maiuscole di nero
ESTOTE
PRUDENTES SICUT SERPENTES. Ornamenti esteriori di Città.
7. Il gonfalone è di
colore: drappo giallo con la bardatura diminuita, di porpora,
riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma come
descritto al comma sei e con la iscrizione
centrata in oro, recante la
denominazione della Città, Le parti di metallo ed i cordoni sono
dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del
drappo, alternati, con bullette dorate
poste a spirale. Nella freccia
è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo è inciso il nome.
Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
8. È fatto espresso
divieto di riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini
commerciali e politici.
9. Lo stemma civico e il
gonfalone sono stati approvati con decreto del Capo dello Stato del 4
febbraio 1993.
10. Patrono principale della
Città è San Giovanni Elemosiniere Vescovo, mentre la Beata Vergine
Maria venerata sotto il Titolo di "Madonna della Campana",
è la patrona secondaria.
ART. 3 -
Principi
fondamentali per l'azione amministrativa
del Comune
- Il Comune riconosce la
centralità della dignità del cittadino che è il soggetto della
gestione democratica, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali,
fra le quali la famiglia occupa un posto di primario rilievo; ne
assicura la più ampia partecipazione come valore fondamentale della
vita della comunità locale.
- Riconosce le libere forme
associative come realtà intermedie fra le istituzioni ed il singolo
cittadino.
- Promuove la crescita
civile della Comunità, valorizza le risorse culturali, storiche ed
artistiche di Casarano e favorisce lo sviluppo economico-sociale
salvaguardando il territorio comunale quale bene della comunità e il
rispetto della vita di tutti gli esseri viventi.
- Il Comune riconosce i
valori ambientali e paesaggistici del suo territorio e l'insieme del suo
patrimonio artistico, storico ed archeologico come bene essenziale della
Comunità e ne assume la salvaguardia come obiettivo generale della
propria azione amministrativa.
- Promuove la tutela delle
risorse ambientali e naturali del suo territorio preservandole da ogni
forma di utilizzo che ne comprometta l'integrità e gli equilibri
biologici anche mediante apposite convenzioni con i privati o
partecipazione anche con i privati a società per azioni a prevalente
capitale pubblico.
- Indirizza la sua attività
alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che impediscano il pieno
sviluppo morale e materiale del cittadino.
- Promuove la solidarietà
della Comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione
più deboli e valorizza le diverse culture che nella città convivono.
- Dà priorità alla
riqualificazione, al riordino e al potenziamento dei servizi esistenti
per l'attuazione degli interventi sociali e sanitari, previsti dalla
Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 per l'assistenza, l'integrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate, con le modalità di
coordinamento ed un servizio di segreteria, per i rapporti con gli
utenti disciplinati dal Regolamento.
- Favorisce pari
opportunità tra uomo e donna.
- Contribuisce alla tutela
della salute e della sicurezza della collettività nell'ambito delle
leggi dello Stato e della Regione.
- Assume le esigenze dei
cittadini, delle famiglie, delle formazioni sociali, dei lavoratori,
come elemento fondamentale per l'organizzazione dei tempi e delle
modalità della vita cittadina.
- Impronta la sua azione
amministrativa al principio di economicità ed al metodo della
pianificazione e della programmazione.
- Favorisce e sviluppa,
nell'esercizio delle proprie funzioni, i rapporti di collaborazione con
gli altri Enti Locali, nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta
Europea della Autonomie Locali.
- Interagisce con altri enti
promuovendo ogni forma di collaborazione idonea ad inserire l'attività
comunale nelle iniziative di carattere sovracomunale, intercomunale e
provinciale.
- Promuove patti di
gemellaggio con città di altri Paesi europei ed extraeuropei per
valorizzare ogni forma di collaborazione, amicizia e solidarietà tra i
popoli e le culture, secondo le istruzioni emanate dal Ministero
dell'Interno con circolare 27-8-1990, n. 80-202674.
Capo II -
FUNZIONI
COMPITI E PROGRAMMAZIONE
ART. 4 -
Organi
del Comune
- Sono organi di governo del
Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.
- Spettano agli organi
elettivi la rappresentanza democratica della comunità e l'attuazione
dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto.
- La legge e lo statuto
regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli organi
elettivi per realizzare un efficiente governo della collettività
comunale.
- Spettano al Sindaco, al
Vicesindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio e ai
Consiglieri Comunali le indennità previste dalla legge ed eventuali
regolamenti comunali.
ART. 5 -
Competenze
del Consiglio comunale
- Il Consiglio, primaria
espressione democratica della comunità, indirizza l'azione generale
dell'Amministrazione ed esercita sulla stessa il controllo politico
amministrativo, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti con il documento programmatico e con gli atti fondamentali,
ivi compresi i documenti di bilancio.
- Il Consiglio ha competenza
esclusiva nell'adozione degli atti fondamentali previsti dal secondo
comma dell'art. 32 della legge 8-6-1990 n. 142. Sono inoltre competenza
del Consiglio gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre
disposizioni di legge.
- Le competenze del
Consiglio non sono delegabili ad altri organi.
- Sono determinate dalla
legge: la composizione, l'elezione, la durata del Consiglio comunale,
nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri
comunali.
ART. 6 -
Funzioni
di indirizzo Politico
amministrativo
- Il Consiglio definisce i
propri indirizzi politico-amminisstrativi attraverso la programmazione
generale e gli atti fondamentali che guidano l'attività dell'ente.
- Dette competenze
riguardano in particolare:
- il funzionamento e la
disciplina del sistema istituzionale; degli organi elettivi, degli
istituti di partecipazione, degli enti dipendenti, delle forme
associative e di collaborazione;
- l'ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, come definito da normative regolamentari;
- la pianificazione,
annuale e pluriennale, della finanza, degli investimenti, della
gestione patrimoniale;
- la pianificazione socio
economica e territoriale;
- la programmazione
attuativa;
- l'azione delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a
vigilanza.
3. Il Consiglio può
determinare criteri guida per l'attuazione degli atti fondamentali e
può adottare risoluzioni per promuovere e indirizzare l'attività
degli altri organi elettivi e l'operato
dell'organizzazione.
4. Il Consiglio può
adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel
rispetto della pluralità delle opinioni, la sensibilità e gli
orientamenti nello stesso presenti su temi e
avvenimenti di carattere
politico, sociale, economico, nonché la partecipazione dei cittadini
agli eventi che interessano la comunità nazionale e internazionale.
ART. 7 -
Funzioni
di controllo politico amministrativo
- Il consiglio esercita le
funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità
stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
- degli organi elettivi
del comune;
- delle aziende speciali,
delle istituzioni e di ogni altra forma di gestione a cui partecipi il
comune.
2.
Il Consiglio verifica,
in particolare, la coerenza dell'attività dei soggetti e
organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali
assunti e con gli atti fondamentali approvati.
3. Nei confronti dei
soggetti di cui al punto b) del primo comma l'attività di controllo
è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e
dai rispettivi ordinamenti.
ART. 8 -
Diritti
e doveri dei
Consiglieri comunali
- Consiglieri comunali
rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo
di mandato con piena libertà di opinione e di voto.
- Ogni Consigliere comunale,
nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di
esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti
alla competenza del Consiglio; presentare all'esame del Consiglio
interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni,
ottenere dagli uffici comunali ogni informazione e documentazione utili
allo svolgimento del mandato e esercitare lo stesso diritto, nei
confronti degli enti e aziende dipendenti.
- Il Consigliere comunale ha
il dovere di partecipare alle attività comunali, in particolare con la
presenza alle riunioni di Consiglio e di Commissione.
- Ai Capigruppo consiliari
sono trasmessi in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, le
deliberazioni adottate dalla Giunta. I relativi testi sono messi a
disposizione dei Consiglieri comunali per la consultazione nell'ufficio
individuato dal regolamento solo dopo per l'eventuale estrazione di
copia.
- Il Consigliere ha
l'obbligo di conservare il segreto, nei casi previsti dalla legge, sulle
notizie e sugli atti conosciuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
ART. 9 -
Spese
per la campagna elettorale ed
anagrafe dei redditi
- Entro trenta giorni
dall'insediamento del Consiglio comunale i candidati alla carica di
Sindaco rendono pubblico il rendiconto delle spese sostenute nella
campagna elettorale; tale documento è affisso all'Albo Pretorio del
Comune per trenta giorni. Le copie di tali atti potranno essere
richieste e rilasciate solo dopo l'avvenuta consultazione secondo le
modalità stabilite dal regolamento.
- Prima dell'insediamento il
Consigliere comunale dovrà presentare il certificato, di data non
anteriore a un mese, rilasciato dal Casellario Giudiziale presso il
Tribunale e il certificato dei carichi pendenti presso la Procura della
Repubblica della Pretura e del Tribunale.
- Per assicurare la
trasparenza è costituita l'anagrafe dei redditi del Sindaco, degli
Assessori e dei Consiglieri. Costoro devono comunicare, annualmente e
secondo le modalità stabilite dal regolamento, i redditi posseduti.
ART. 10 -
Dimissioni
del Consiglio comunale
- Le dimissioni sono
indirizzate al Consiglio, tramite il Presidente del Consiglio e
protocollate immediatamente nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci.
- Il Consigli ha l'obbligo
di provvedere alla surroga del dimissionario entro dieci giorni dalla
data di presentazione delle dimissioni. Qualora i Consiglieri
dimissionari siano più di uno il Consiglio provvede alla surroga con
separate votazioni, secondo l'ordine cronologico di protocollo delle
dimissioni.
ART. 11 -
Gruppi
consiliari e conferenza dei
Capigruppo
- I Consiglieri eletti
nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
Nel caso
in cui in una lista sia eletto un solo Consigliere, a questo sono
riconosciute le rappresentanze e le prerogative spettanti a un gruppo
consiliare.
- I Consiglieri che
dichiarano di non voler più appartenere al proprio gruppo possono
aderire ad altro gruppo esistente o confluire nel gruppo misto che
viene costituito ipso facto con il primo distacco.
- Ciascun gruppo comunica
al Segretario Generale il nome del Capogruppo per l'esercizio delle
funzioni stabilite per legge, statuto e regolamento. In mancanza di
tale comunicazione, viene considerato Capogruppo il Consigliere del
gruppo che abbia la maggior cifra elettorale.
- Il Presidente del
Consiglio può sentire la Conferenza dei Capigruppo, dallo stesso
presieduta, ogni qualvolta lo ritiene necessario per un migliore
svolgimento dei lavori consiliari. Il Sindaco può anche sentire la
Conferenza dei Capigruppo in ordine alla richiesta da avanzare al
Presidente per la formulazione dell'ordine del giorno e per qualsiasi
altro problema di carattere generale e organizzativo della
programmazione delle sedute.
- Il Regolamento definisce
le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il
suo funzionamento, i rapporti con il Presidente del Consiglio e il
Sindaco, con la giunta comunale e le Commissioni consiliari.
- Il regolamento potrà
definire i mezzi e le strutture poste a disposizione dei gruppi
consiliari per agevolare l'esercizio delle loro funzioni.
ART. 12 -
Prima
convocazione del Consiglio
- La prima seduta del
Consiglio è convocata dal Sindaco entro i termini di legge. L'assemblea
è presieduta dal Consigliere anziano.
- In tale seduta il
Consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti e la prestazione del
giuramento del Sindaco procede alla elezione del Presidente del
Consiglio e del suo Vice Presidente. L'elezione ha luogo, a scrutinio
segreto, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il
Consiglio. Se, a seguito della votazione nessun Consigliere risulta
eletto, si procede a nuova votazione nella seduta successiva e
risulterà eletto il Consigliere che abbia riportato la maggioranza
assoluta dei voti.
- Qualora nessun Consigliere
raggiunga il quorum della maggioranza assoluta dei voti, si procederà
nella stessa seduta a successiva votazione e risulterà eletto il
Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti e, a parità,
il più anziano di età.
- L'elezione del Vice
Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento, ha luogo con votazione separata subito dopo l'elezione del
Presidente secondo le modalità previste nel comma precedente.
- Il Presidente e il Vice
Presidente restano in carico per l'intera durata del mandato del
Consiglio.
- Possono essere revocati
dal Consiglio a maggioranza qualificata dei due terzi ed a scrutinio
segreto, su proposta motivata di un terzo dei suoi componenti.
Se a
seguito della votazione non si raggiungono i due terzi dei componenti del
C.C. che votano favorevolmente alla revoca, si procede a nuova votazione
nella seduta successiva e la revoca sarà approvata se avrà riportato il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del C.C.
ART. 13 -
Presidenza
delle sedute di Consiglio
- Il Presidente del
Consiglio presiede le sedute consiliari.
- Il Presidente rappresenta
il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento,
concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia
il risultato delle votazioni, con l'assistenza di due scrutatori da lui
scelti, uno della maggioranza e uno della minoranza, assicura l'ordine
della seduta e la regolarità della discussione, può sospendere e
sciogliere la seduta ed ordinare l'espulsione dall'aula dei Consiglieri
che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia
causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.
ART. 14 -
Funzionamento
del Consiglio
- Il Consiglio comunale è
convocato in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per deliberare
i documenti del bilancio preventivo e il conto consuntivo.
- Viene convocato in
sessione straordinaria per trattare gli oggetti di competenza.
- Il Consiglio comunale
viene convocato dal Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci,
sentita eventualmente la conferenza dei Capigruppo, su iniziativa
autonoma del Presidente oppure su richiesta del Sindaco o di un quinto
dei Consiglieri.
- Qualora il Consiglio
comunale sia convocato su richiesta del Sindaco o di un quinto dei
Consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro 20
giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, con
priorità rispetto ad altri eventuali argomenti.
- L'avviso con l'elenco,
degli argomenti posti all'ordine del giorno, per le sedute ordinarie
deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi prima della riunione.
- L'avviso di convocazione
per le altre sedute è consegnato almeno tre giorni liberi prima della
riunione, e non meno di 24 ore prima, in caso di urgenza derivata da
motivi rilevanti e indilazionabili.
- La consegna degli avvisi
avviene con le modalità determinate dalla legge.
- Della convocazione del
Consiglio e dell'ordine del giorno è data diffusione attraverso l'albo
pretorio e gli altri mezzi di comunicazione definiti dal regolamento.
- Le sedute del Consiglio
sono pubbliche salvo i casi che implichino valutazioni su persone. Il
regolamento determina le modalità esecutive.
- Il regolamento del
Consiglio ne disciplina il funzionamento ivi compreso: l'ordine degli
interventi, la loro durata, le modalità del voto, nonché la
partecipazione dei rappresentanti di enti e aziende dipendenti, di
esperti e di personalità del mondo politico, culturale e scientifico.
- Il Segretario Generale
partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e
di assistenza; lo stesso può farsi assistere alla redazione del
verbale.
- Le deliberazioni del
Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario
Generale.
ART. 15 -
Commissioni
consiliari
- Il Consiglio istituisce
Commissioni consiliari permanenti per materia a Commissioni specifiche e
temporanee per singoli affari, nel rispetto del criterio di
proporzionalità.
- Le Commissioni consiliari
esercitano funzioni consultive, in particolare sulle proposte da
sottoporre all'esame del Consiglio comunale.
- Le Commissioni possono
effettuare audizioni e sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori
ogni qualvolta questi lo richiedono.
- Sono disciplinati dal
regolamento: la composizione delle Commissioni, la nomina del
Presidente, la pubblicità delle sedute, la disponibilità di
informazioni, atti e documenti, il funzionamento e i criteri per
garantire la proporzionalità.
ART. 16 -
Validità
delle sedute e delle deliberazioni
del Consiglio Comunale
- La seduta è valida quando
sia presente la metà dei Consiglieri assegnati o quel numero di
Consiglieri sufficiente per assicurare il diverso quorum strutturale
richiesto dalla legge o dallo statuto per l'argomento richiesto dalla
legge o dallo statuto per l'argomento da trattare. Nel caso di seduta di
seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno quattro
Consiglieri.
- Ogni deliberazione del
Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta
dei votanti.
Fanno
eccezione le deliberazioni per le quali la legge prescrive espressamente
maggioranze speciali.
- Ai fini della validità
della seduta è computato tra i presenti il Consigliere che dichiari di
astenersi dal voto.
Agli stessi
fini è computato tra i presenti il Consigliere che non renda alcuna
dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell'urna, nel caso di
votazione segreta. Sempre ai fini della validità della seduta, il
Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti deve
allontanarsi dall'aula al momento del voto.
- Ai fini della validità
della deliberazione, i consiglieri che dichiarano di astenersi non si
considerano nel numero dei votanti. Nel caso di votazione segreta, le
schede bianche e nulla non vanno computate nel numero dei votanti.
- Le votazioni sono palesi
salvo che per le deliberazioni concernenti persone o rispondenti
all'esigenza di tutela della libertà di espressione delle convinzioni
etiche e morali del Consigliere.
ART. 17 -
Composizione
della Giunta
- La Giunta è composta dal
Sindaco e da un numero di Assessori pari e comunque non superiore al
numero massimo previsto dalla Legge, fra cui il Vicesindaco, nominati
dal sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alle elezioni.
- Il Sindaco deve nominare
gli Assessori al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini
in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica
di Consigliere comunale o tra i Consiglieri eletti che perdono la
qualifica di Consiglieri all'atto dell'accettazione della nomina.
- Il Sindaco può in
qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione
al Consiglio.
ART. 18 -
Assessori
- Non possono essere
nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti
ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
- Nessuno può ricoprire la
carica di Assessore per più di due mandati consecutivi.
- Gli Assessori partecipano
alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto,
facendo comunque salva le prerogativa del Vicesindaco e degli stessi
Assessori per la sostituzione del Sindaco in caso di assenza o di
impedimento. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del
Vicesindaco le funzioni vengono svolte dall'Assessore più anziano di
età.
- In nessun caso essi
vengono computati nel numero di presenti ai fini della validità della
seduta.
ART. 19 -Indirizzi
generali di governo
- La proposta degli
indirizzi generali di Governo è depositata a cura del Sindaco, presso
l'ufficio del Segretario Generale almeno cinque giorni prima della
seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva alle elezioni.
- Ciascun Consigliere può
prendere visione ed ottenere copia del documento.
- La proposta è illustrata
al Consiglio dal Sindaco.
Dopo
l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con
l'approvazione degli indirizzi generali di governo.
ART. 20
Dimissioni,
impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco
- In caso di dimissioni,
impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la
Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio
e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e
del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono
svolte dal Vicesindaco.
- Le dimissioni del Sindaco
diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma
precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione
al Consiglio.
- Lo scioglimento del
Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e
Giunta.
- Le dimissioni del Sindaco
vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli Assessori
dimissionari al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori provvede il
Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
- Le dimissioni possono
essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si
considerano presentate il giorno stesso.
- Nel caso previsto dal
comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario
Generale.
ART. 21 -
Mozione
di sfiducia
- Il voto contrario del
Consiglio comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne
comporta le dimissioni.
- Il Sindaco e la Giunta
cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio.
- La mozione di sfiducia
deve essere motivata e sottoscritta dai Consiglieri assegnati al comune
nel numero previsto dalla legge.
- La mozione di sfiducia è
depositata presso l'ufficio del Segretario Generale e deve essere messa
in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua
presentazione.
- Se la mozione viene
approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del
Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.
ART. 22 -
Competenze
generali della Giunta
- La Giunta è l'organo di
collaborazione del Sindaco.
- Adotta gli atti di
Amministrazione che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che
la legge o lo statuto non attribuiscano al Sindaco, al Segretario
Generale o ai Dirigenti.
- Svolge attività di
proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
- Ispira la sua azione ai
principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso
deliberazioni collegiali.
- Riferisce annualmente al
Consiglio sulla sua attività.
ART. 23 -
Attribuzioni
- La Giunta, in conformità
anche con quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità, con
l'approvazione del Piano esecutivo di gestione individua gli obiettivi
che i Dirigenti devono perseguire nello svolgimento delle attività di
gestione. I risultati di ogni centro di responsabilità vengono valutati
dal servizio di controllo interno. La Giunta, sulla base di tale
valutazione, predispone una relazione illustrativa che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Tale
relazione viene approvata dal Consiglio comunale unitamente al
rendiconto.
- Sono inoltre attribuiti
alla Giunta:
- la determinazione dei
modelli di rilevazione del controllo economico di gestione;
- le variazioni urgenti di
bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
- la determinazione delle
tariffe di canoni, tributi e servizi;
- l'affidamento degli
incarichi legali per costituzione in giudizio e per resistere alle
liti;
- l'affidamento degli
incarichi a professionisti tecnici per progettazione, direzione lavori
e collaudi nel rispetto delle norme che disciplinano la materia;
- l'adozione del
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- si esprime sulla
proposta del Sindaco di nomina e di revoca del Direttore Generale;
- si esprime sulla
proposta del Sindaco di revoca del Segretario Generale per violazione
dei doveri d'ufficio;
- adotta tutti gi atti che
la legge espressamente le attribuisce.
ART. 24 -
Adunanze
e deliberazioni
- La convocazione della
Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
- Le riunioni non sono
pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti
coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
- Le deliberazioni della
Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Generale.
ART. 25 -
Il
Sindaco
- Il Sindaco, eletto
direttamente dai cittadini, esercita le funzioni attribuitegli dalla
legge e dal presente statuto e rappresenta la Comunità.
- Egli entra in carica all’atto
della proclamazione e assume la pienezza delle funzioni al momento
stesso della presentazione del giuramento davanti a Consiglio comunale.
ART. 26 -
Attribuzioni
- Il Sindaco:
- ha la rappresentanza
generale del Comune;
- sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e alle attività
amministrative, impartendo direttive al Direttore Generale, qualora
nominato;
- nomina la Giunta e può
revocare i componenti;
- nomina, designa e revoca
i rappresentati del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- nomina e revoca il
Segretario Generale secondo i criteri, i limiti e le modalità fissate
dalla legge e dai regolamenti;
- può nominare il
Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con
contratto a tempo determinato e secondo i criteri e le modalità
stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, previa deliberazione della Giunta comunale. Al Sindaco
compete pure il potere di revoca, previa deliberazione della Giunta
comunale;
- può conferire le
funzioni direzionali previste dalla legge per il Direttore Generale al
Segretario Generale nel caso in cui il primo non sia stato nominato;
- sentito il Segretario
Generale o, ove esista, il Direttore Generale, nomina e revoca i
responsabili e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel
rispetto della legge e del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e
dei servizi;
- promuovere la
conclusione di accordi di programma;
- determina gli orari di
apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha
competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
- convoca e presiede la
Giunta comunale;
- acquisisce direttamente,
presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente,
informazioni ed atti anche riservati;
- esercita le funzioni di
Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge;
- può incaricare
Assessori e Consiglieri di rappresentare il Comune in pubbliche
manifestazioni.
ART. 27 -
Il
Vicesindaco
- Il Sindaco, all'atto di
nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vicesindaco, che lo
sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, nei casi
previsti dalla legge.
ART. 28 -
Incarichi
agli Assessori
- Il Sindaco può
incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria in determinati
settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere
al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori,
riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
- Può altresì delegarli
a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
- Incarichi e deleghe sono
revocabili in qualsiasi momento.
ART. 29 -
Deleghe
al Segretario e ai
Funzionari
- Il Sindaco, quale capo
dell'Amministrazione, può delegare la firma di atti di propria
competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per
categoria, al Segretario e al Direttore Generale.
- Il Sindaco può delegare a
impiegati funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla
legge.
L'atto di
delega è comunicato al Prefetto.
ART. 30 -
Efficacia
delle deleghe
Le deleghe
di cui al presente capo perdono efficacia con la cessazione dalla carica
del delegante.
ART. 31 -
Dovere
di astensione
- Il Sindaco e i membri del
Consiglio e della Giunta hanno l'obbligo di non prendere parte,
abbandonando il luogo della riunione, alle deliberazioni nelle quali
esse si trovino in conflitto di interessi ai sensi di legge.
- La presene disposizione si
applica anche al Segretario Generale, e in tal caso le funzioni sono
svolte da un componente dell'organo di volta in volta designato dal
Sindaco.
ART. 32 -
Decadenza
I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a una intera
sessione ordinaria del Consiglio o a tre sedute straordinarie consecutive
sono dichiarati decaduti. La decadenza
è pronunciata al Consiglio.
ART. 33 -
Nomine
- Le nomine di competenza
del Consiglio sono precedute dalla presentazione di un curriculum
inerente alla professionalità di ciascuno dei candidati e avvengono a
votazione segreta e a maggioranza assoluta dei votanti. Candidatura e
curriculum vanno presentati dai capigruppo per iscritto
Il Sindaco
sottopone candidature e curriculum alla conferenza dei capigruppo, la
quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed
esamina gli altrui requisiti. Il Sindaco ne riferisce al Consiglio prima
della votazione.
- Qualora sia prevista la
rappresentanza anche delle minoranze, si procede in voto limitato,
secondo le modalità stabilite dal regolamento in tal caso per la nomina
è sufficiente la maggioranza relativa.
Capo III -
PARTECIPAZIONE
POPOLARE DIRITTO DI
ACCESSO E DI INFORMAZIONE
ART. 34 -
La
valorizzazione e la promozione della partecipazione
Il Comune
nel valorizzare le libere forme associative promuove anche organismi di
partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale anche su basi di
quartiere e di frazione.
ART. 35 -
La
valorizzazione delle associazioni ed enti
- La valorizzazione delle
singole forme associative può avvenire mediante incentivazioni
economiche ed altresì mediante il rispetto del diritto all'informazione
ed alla consultazione.
Essa si
può estrinsecare nei seguenti modi:
- la concessione dei
contributi finalizzati, la concessione in uso di locali e terreni di
proprietà del Comune, previe apposite convenzioni volte a favorire lo
sviluppo socio-economico, politico, etico-culturale e religioso della
comunità;
- l'informazione sui
problemi inerenti i singoli campi di attività e l'acquisizione di
pareri o proposte per la risoluzione di detti problemi;
- il coinvolgimento nelle
Commissioni consiliari dei rappresentanti delle associazioni espressi
dagli organi di coordinamento delle associazioni stesse.
- La consultazione su
singole materie delle associazioni interessate, attraverso assemblee,
questionari o altre forme;
- L'obbligo di motivare le
ragioni che non consentono di accogliere i suggerimenti formulati
dalle associazioni consultate.
2. Attraverso le
incentivazioni economiche si intende premiare innanzitutto i progetti
più meritevoli.
3. Le associazioni, al fine
di intrattenere rapporti con il Comune, ed avere l'accesso alle
strutture, ai servizi comunali ed alle misure di sostegno di cui al
precedente comma 1°, dovranno
avere i seguenti requisiti:
- essere costituite con
atto scritto;
- avere un numero di soci
non inferiore a dieci;
- non avere scopi di
lucro;
- perseguire scopi che non
sussistono con la morale o con l'ordine pubblico;
- redigere i bilanci
annuali;
- fornire curriculum
dell'attività svolta e da svolgere.
ART. 36 -Gli
organismi di partecipazione
- Il Comune può promuovere
organismi di partecipazione dei cittadini, che approfondiscano le cause
generative di un bisogno sociale e formulino pareri, proposte e
soluzioni da rimettere agli organi decisionali dell'ente stesso.
- Tali organismi sono
promossi:
- per materia;
- per territorio;
- per aggregazione di
interessi.
3. I pareri degli organismi
di partecipazione debbono essere espressi nelle forme ed entro i
termini fissati dal regolamento.
4. Inoltre il Comune, al
fine di valorizzare i contributi della cittadinanza attiva al governo
della comunità locale e di garantirne il costante collegamento con
gli organi comunali, istituisce le
Consulte permanenti di cui sono
chiamati a far parte due rappresentanti del Consiglio comunale, di cui
uno espresso dalle forze di maggioranza e l'altro dalle forze di
minoranza; un
rappresentante per ognuna delle seguenti categorie; enti
economici, organizzazioni sindacali, associazioni professionali,
ordini collegi, consulte tecniche tra questi costituite, comunità
cristiane e di altre religioni, organizzazioni di volontariato.
5. Parteciperà ai lavori
della consulta l'Assessore competente.
6. Sono sottoposti al
parere ed ai suggerimenti della Consulta i seguenti argomenti:
bilancio, programmazione, assetto del territorio, difesa del suolo e
tutela dell'ambiente, istruzione e
formazione professionale, sanità
ed igiene pubblica, viabilità e trasporti, organizzazione degli
uffici e dei servizi, servizi sociali, cultura, ordine pubblico.
7.
Fanno eccezione le
situazioni di comprovata urgenza. L'organo
deliberante motiverà le ragioni che eventualmente non consentano di
recepire il parere sopra espresso.
8.
Viene prevista
espressamente l'istituzione della Consulta permanente per l'ordine
pubblico.
9.
I cittadini chiamati a
far parte di tale consulta, in rappresentanza delle categorie
anzidette, avranno potere meramente consultivo.
10. Infine il Comune
promuove riunioni pubbliche finalizzate a migliorare il collegamento e
la reciproca informazione fra Amministrazione e cittadini in ordine ai
fatti, problemi ed iniziative
che coinvolgono diritti privati ed
interessi collettivi.
ART. 37 -Obbligo
di comunicazione dell'avvio del procedimento
- Il Comune e gli enti e le
aziende dipendenti ove non sussistano ragioni di impedimento, derivanti
da particolari esigenze di celerità del procedimento, sono tenuti a
comunicare, con le modalità stabilite dal successivo articolo, l'avvio
del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge
devono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi
dai suoi destinatari, la notizia dell'inizio del procedimento è
fornita, con le stesse modalità, ai soggetti medesimi.
ART. 38 -
Contenuto
della comunicazione
- Nella comunicazione di cui
al precedente articolo devono essere indicati:
- l'oggetto di
procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona
responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può
prendere visione degli atti.
2. La comunicazione deve
essere data a mezzo posta o, comunque, in forme più semplici che
consentano in ogni caso di attestare il ricevimento della stessa.
3.
Qualora per il numero di
destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli
elementi di cui al
successivo articolo con la pubblicazione ai sensi
dell'art. 14.
ART. 39 -
Pubblicità
dell'iniziativa
Nei casi in
cui da un provvedimento possa derivare il rilevante pregiudizio a soggetti
diversi dai destinatari dello stesso e non facilmente individuabili,
l'Amministrazione è tenuta a
rendere nota l'iniziativa e il procedimento
mediante idonee forme di pubblicità.
ART. 40 -
Gli
interessi diffusi
Qualunque
soggetto, portatore di interessi pubblici diffusi, costituito in comitati,
associazioni regolarmente costituite o enti operanti nel territorio, al
quale possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, ha facoltà di
intervenire nel procedimento di propria iniziativa.
ART. 41 -
Forme
di contraddittorio
- I soggetti a seguito della
cui istanza ha avuto avvio il procedimento, quelli di cui all'art. 12,
quelli informati ai sensi dell'art. 14 e quelli intervenuti ai sensi
dell'art. 15 del presente statuto, hanno diritto:
- di prendere visione
degli atti del procedimento;
- di presentare documenti,
memorie ed opposizioni scritte che l'autorità ha l'obbligo di
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
2. In ogni caso, prima di
decidere negativamente in ordine a una richiesta, l'Amministrazione
deve consentire a chi l'ha avanzata, di illustrare per iscritto le sue
ragioni.
3.
L'Amministrazione
procedente può chiedere che siano esibiti documenti pertinenti
all'oggetto del procedimento assegnando alla parte un termine congruo
per l'esibizione.
ART. 42 -
Limiti
al diritto di partecipazione
Ad
eccezione di quanto stabilito all'articolo seguente, le disposizioni del
presente capo non si applicano nei confronti dell'attività
dell'Amministrazione diretta all'emanazione di atti
normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nonché ai
procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che
li regolano.
ART. 43 -
Istruttoria
pubblica
- L'adozione di strumenti
urbanistici, di piani commerciali e di ogni altro provvedimento che
determini l'esecuzione di opere pubbliche e che incidano in modo
rilevante sulla economia e sull'assetto del territorio, devono essere
preceduti da istruttoria pubblica.
- Alla ricognizione di tali
atti si provvede con apposita deliberazione del Consiglio comunale.
- A tal fine l'ufficio
procedente, previo pubblico avviso, indice apposite riunioni per l'esame
della iniziativa.
- Alle riunioni possono
partecipare, oltre ai promotori del procedimento, le organizzazioni
sociali e di categoria interessate.
- Tutti coloro che vi
abbiano interesse, anche di fatto, possono far pervenire proposte ed
osservazioni scritte.
- La riunione è presieduta
dal responsabile del procedimento che dà sommaria esposizione delle
ragioni della iniziativa e degli intendimenti dell'Amministrazione,
quindi dà la parola agli intervenuti in ordine di richiesta.
- Non è consentito
l'intervento di più di un rappresentante per organizzazione salvo che,
per particolari ragioni, il responsabile del procedimento non lo
consenta.
- E' consentita una breve
replica della seduta.
- Viene redatto verbale in
cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse.
ART. 44 -
Iniziativa
di cittadini singoli o associati
- I cittadini, singoli o
associati, possono presentare istanze, petizioni o proposte
all'Amministrazione comunale, dirette a promuovere inerenti per la
maggiore tutela di interessi collettivi:
- Tutte le istanze, le
petizioni e le proposte devono essere regolarmente firmate. Le firme
devono essere autenticate nei modi di legge. L'autenticazione è
esente dal pagamento di qualsiasi diritto. Sono ammissibili le
istanze, le petizioni e le proposte munite di più sottoscrizioni, se
soltanto una o più di tali sottoscrizioni sono munite di
autenticazione. In tal caso sono abilitati ad interloquire con il
Comune soltanto i titolari delle firme autentiche.
- Il Sindaco ne
comunicherà l'esito al primo firmatario dell'istanza, della petizione
o della proposta, entro trenta giorni dalla data della decisione.
- Nel caso in cui sia
trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3°, il
sindaco è tenuto a informare il Consiglio comunale nella successiva
adunanza, con precedenza sugli altri argomenti iscritti all'ordine del
giorno.
- Il Consiglio adotta le
opportune determinazioni.
ART. 45 -
Le
consultazioni
- La consultazione si
rivolge a particolari settori della popolazione come: anziani, giovani,
donne e studenti, mediante questionari, assemblee, indagini per campione
al fine di acquisire le valutazioni della collettività su un problema
specifico.
- Deve essere preceduta da
idonea pubblicità sui modi, tempi e contenuti della stessa.
ART. 46 -
Il
referendum consultivo
- È previsto il referendum
consultivo su richiesta della maggioranza qualificata dal Consiglio
comunale o del 20% dei cittadini elettorali della Camera dei Deputati e
residenti nel Comune.
- Sono ammesse al referendum
le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie
attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali.
- Sono escluse dal
referendum:
- il bilancio comunale, le
relative variazioni, il conto consuntivo;
- i tributi e le tariffe
dei servizi a domanda individuale;
- l'assunzione di mutui;
- le espropriazioni di
beni e le occupazioni di urgenza.
4. Il referendum locale non
può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. La commissione
competente, nominata dal Consiglio comunale, valuterà entro dieci
giorni dalla presentazione:
- l'ammissibilità del
referendum per materia;
- la regolarità della
presentazione delle firme.
6. Il Consiglio comunale,
acquisito il parere favorevole della commissione, delibera l'indizione
del referendum nei quarantacinque giorni successivi. Quando il
referendum è indetto, il
consiglio comunale sospende l'attività
deliberativa sul medesimo oggetto.
7. Il referendum, qualora
nulla osti, sarà celebrato entro novanta giorni dalla esecutività
della delibera di indizione.
8. Si seguono le procedure
di voto relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica. Le operazioni di voto si esauriscono nell'arco di
una giornata.
9. All'onere finanziario
per le spese comportate del referendum l'Amministrazione dovrà far
fronte con le proprie entrate fiscali.
10. Per la validità del
referendum è necessario che il numero dei votanti sia pari al 50%
più uno degli aventi diritto al voto.
11. Sullo stesso oggetto il
referendum non può ripetersi se non siano trascorsi cinque anni.
12. Il Consiglio comunale,
nella prima seduta successiva al referendum, è tenuto ad esaminare i
risultati della consultazione ed adottare, ove occorra, i giusti
provvedimenti nel rispetto della
risposta data dai cittadini alla
consultazione stessa.
13. Il regolamento
disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle
firme, per la formulazione dei quesiti, per la composizione dei seggi,
per le operazioni di scrutinio, nonché
ogni altra materia attinente
all'istituto.
ART. 47 -
Il
Difensore Civico
- Il Comune istituisce
l'ufficio del Difensore Civico che è garante dell'imparzialità e del
buon andamento dell'azione amministrativa e, in paritempo, vigila
affinché la tutela del cittadino avvenga nel rispetto delle regole
civili e democratiche.
- Il Difensore Civico ha il
compito di segnalare, secondo le modalità previste dall'apposito
regolamento, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le
inadempienze dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
ART. 48 -
L'elezione
del Difensore Civico
- Il Difensore Civico è
eletto dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei
componenti, tra i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di
Casarano di provata esperienza, moralità, professionalità,
imparzialità, competenza giudirico-amministrativa e che abbiano
maturato i 30 anni e non abbiano superato i 65. Se dopo le due prime
votazioni non viene raggiunta la maggioranza dei due terzi si procederà
a una terza votazione e risulterà eletto il candidato che avrà
raggiunto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- Si applicano al Difensore
Civico le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla
legge 23 aprile 1981, n. 154 per il Consiglio comunale.
- La votazione avviene per
scrutinio segreto.
- Il Difensore Civico è un
funzionario onorario, la sua durata in carica coincide con quella del
Consiglio che lo ha eletto e comunque cessa in caso di scioglimento
anticipato del Consiglio comunale. Può essere rieletto nelle stesse
forme non più di un'altra volta.
- Il Difensore Civico può
essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue
funzioni, con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza di due
terzi dei componenti.
- Il Difensore Civico giura
davanti al Consiglio comunale, prima di assumere l'incarico.
- Ad esso spetta
un'indennità di carica pari a quella spettante all'Assessore comunale.
- A disposizione delle
attività del Difensore Civico il Comune pone personale e mezzi
commisurati alla qualità ed alla quantità della attività stessa. Il
personale ed i mezzi debbono essere reperiti nell'ambito della dotazione
organica del Comune.
- Al Difensore Civico spetta
il diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e Consiglio
comunale e di averne fotocopia.
- Il Difensore Civico
presenta al Consiglio comunale, per il tramite del suo Presidente, ogni
sei mesi, una relazione sulla propria attività svolta nel precedente
semestre, con le considerazioni ed i suggerimenti che egli riterrà
opportuno inserire. Tale relazione verrà consegnata ai Consiglieri
comunali e, quindi, iscritta all'ordine del giorno del Consiglio
comunale entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
- Il Difensore Civico
esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni di Giunta e
Consiglio, per le materie con le procedure di cui al comma 38 dell'art.
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nella forma della richiesta di
riesame al Consiglio per i presunti riscontrati vizi di legittimità.
- Spetta al Difensore
civico:
- intervenire presso
l'Amministrazione comunale e gli Enti ed Aziende da essa dipendenti
per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia
avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dello
Statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti,
disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incombenze e
promuovendo ogni iniziativa utile al fine di rimuovere le cause.
- Agire, sia su richiesta
di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa,
allorchè venga a conoscenza di casi di particolari gravità
interessanti l'intera comunità.
- Segnalare eventuali
irregolarità del Difensore civico della Provincia e/o della Regione
qualora, nell'esercizio dei propri compiti, rilevi disfunzioni o
anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla
Regione.
- Ottenere tutte le
informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.
- Il funzionario che
impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico
è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme
vigenti.
- Qualora il Difensore
civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti
costituenti reato, ha obbligo di farne rapporto all'Autorità
Giudiziaria.
13. I cittadini, gli Enti e
le Associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano
diretto interesse ad un procedimento amministrativo "in
itinere" presso il Comune e gli Enti ed
Aziende da esso
dipendenti possono chiedere l'intervento del Difensore civico qualora
non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dello Stato e
dai Regolamenti.
ART. 49 -
Il
diritto di informazione e di accesso
- Tutti i cittadini hanno
diritto, sia singoli che associati, di accedere agli atti amministrativi
e ai documenti secondo le disposizioni di legge vigenti e secondo il
regolamento apposito.
- L'Amministrazione
costituirà, altresì, l'ufficio relazioni con il pubblico (art. 12 D.L.
3 febbraio 1993, n. 29) abilitato a fornire ai cittadini un servizio di
informazione e di orientamento su questioni amministrative e sociali.
- Il Comune esemplificherà
la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di
prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste
dalla legge.
- Il diritto di accesso alle
strutture e ai servizi comunali è, altresì, assicurato agli enti
pubblici, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni in
genere.
Capo IV - FINANZA E
CONTABILITA'
ART. 50 -
Finanza
comunale
- L'ordinamento della
finanza comunale è riservato alla legge che riconosce al Comune
autonomia finanziaria e potestà impositiva.
- Il Comune è dotato di un
proprio demanio e patrimonio. Il bilancio annuale e pluriennale, la
relazione previsionale e programmatica, il piano esecutivo di gestione e
il conto consuntivo costituiscono gli atti fondamentali della
programmazione finanziaria e della contabilità finale.
- L'attività
economico-finanziaria del Comune si ispira ai principi del pareggio
economico e finanziario del bilancio, della coerenza fra programmi e
risultati gestionali, dell'utilizzo ottimale delle risorse e dei
servizi, dell'informazione diffusione di dati.
ART. 51 -
Autonomia
finanziaria
- Nell'ambito dell'autonomia
finanziaria riconosciuta, e nel rispetto della legge, il Comune applica
e disciplina i tributi, determina i criteri e le entità della
compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi
erogati e può prevedere sistemi di differenziazione.
- Nel rispetto del vigente
ordinamento, in relazione a specifici interventi e attività comunali e
alla utilità che ne possono derivare direttamente a favore di singoli,
gruppi o categorie predeterminabili, il Comune può stabilire forme
apposite di contribuzione.
- Ai fini della
realizzazione di specifiche iniziative, di opere determinate o della
gestione di determinati servizi, il Comune può acquisire contribuzioni
volontarie una tantum corrisposte dai cittadini, previe opportune forme
di consultazione della cittadinanza o parte di essa, e con deliberazione
dell'organo competente che determini, in rapporto alla specifica
iniziativa, la misura minima delle risorse da reperire attraverso
contribuzioni volontarie.
ART. 52 -
Revisori
di conti
- Il collegio dei Revisori
dei conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio, tra le persone
e nei modi indicati dalla legge.
- Valgono per i Revisori le
norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge per i
Consiglieri comunali, nonché le ipotesi di incompatibilità di cui al
primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per
amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
- L'incarico di revisione
economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli
organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico
nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di
controllo, dal Segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui
deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai
dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e
delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti
locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
- I componenti degli organi
di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze
presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti a controllo o vigilanza dello stesso.
ART. 53 -
Funzioni
dei Revisori dei conti
- Il collegio dei Revisori
dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e
dal regolamento nei confronti del Comune e delle istituzioni.
- Per l'esercizio delle loro
funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del
Comune e alle risultanze del sistema di controllo di gestione.
- La partecipazione dei
Revisori alle sedute del Consiglio nelle quali vengono esaminati i
documenti di bilancio e il conto consuntivo è obbligatoria.
- Il Consiglio, nell'esame
dei bilanci preventivi e consuntivi, dei piani e dei programmi, deve
tenere in considerazione le relazioni, i rilievi e le proposte dei
Revisori dei conti e conseguentemente motivare le proprie decisioni.
- Il collegio dei Revisori
è tenuto a valutare le denunce dei Consiglieri comunali su fatti
afferenti alla gestione dell'ente, provvedendo agli accertamenti
ritenuti necessari e riferendone al Consiglio in sede di relazione
periodica.
- I diritti, ivi compreso il
corrispettivo economico, e gli obblighi dei Revisori sono stabiliti
dalle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
ART. 54 -
Il
processo di programmazione
- Al fine di perseguire uno
sviluppo armonico della comunità, impegnando le risorse secondo le
proprietà dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo
di intervento.
- Gli obiettivi, le
politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante
piani, programmi generali e settoriali e progetti.
- Il regolamento definisce
la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e
attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando
opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli
uffici nel processo di programmazione.
ART. 55 -
Collegamento
tra programmazione e il
sistema dei bilanci
- Al fine di garantire che
l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli
obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della
programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni di
bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente
collegate con il processo di programmazione.
- Per dare attuazione al
principio stabilito al comma precedente, i regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi e di contabilità definiscono il contenuto
informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione
previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi.
In particolare i regolamenti indicati disciplinano:
- il ciclo annuale di
bilancio, raccomandandone le varie fasi con la formazione,
l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;
- l'integrazione dei dati
finanziari dei bilanci con dati esprimenti gli obiettivi, le attività
e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.
3. Per conferire
sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei
bilanci, i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e
di contabilità disciplinano altresì le
modalità per la verifica
continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i
dati consuntivi.
ART. 56 -
Il
controllo della gestione
- Al fine di garantire che
le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi
programmati secondo criteri di efficacia ed efficienza, il Comune adotta
un sistema di controllo interno di gestione, anche in conformità a
quanto stabilito dal Regolamento di contabilità.
- Il controllo di gestione
ha per oggetto l'intera attività dell'ente.
- Sono componenti del
controllo di gestione:
- la struttura
organizzativa indicante i centri di responsabilità;
- il sistema
informativo-contabile comprendente, oltre alla contabilità
finanziaria, strumenti di contabilità direzionale per l'analisi delle
decisioni e per la programmazione della gestione;
- un processo di controllo
volto a monitorare gli scostamenti tra gli obiettivi stabiliti e i
risultati conseguiti
4. Il regolamento
disciplina le singole componenti del controllo di gestione,
definendone le reciproche relazioni.
Capo V - ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART. 57 - Principi
organizzativi e organizzazione generale
- L'organizzazione generale
degli uffici e dei servizi comunali, disciplinata da apposito
regolamento, si articola in servizi, unità operative, unità di
progetto per funzioni omogenee di attività, in modo da garantire la
completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la
individuazione delle relative responsabilità, anche in riferimento a
ciascun tipo di procedimento amministrativo.
- I responsabili dei
servizi, delle unità operative e del progetto, nel rispetto della
professionalità dei dipendenti, ne organizzano il lavoro secondo
criteri di efficienza, efficacia e correttezza amministrativa.
- Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi disciplina l'organizzazione
dell'attività comunale, ispirata a criteri di autonomia, funzionalità
ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di
responsabilità.
- Il regolamento
disciplinare in particolare la dotazione organica, le modalità di
assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e modalità concorsuali
nonché limiti, criteri e modalità per l'attribuzione degli incarichi a
tempo determinato anche al di fuori della dotazione organica, e per la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della
Giunta e degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e
di controllo.
- Il Comune promuove e
realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso
l'ammodernamento delle strutture, la formazione professionale e la
responsabilizzazione dei dipendenti.
Art. 58 -
Il
Segretario Generale
- Il Segretario Generale è
nominato e revocato dal Sindaco con i criteri e le modalità fissate
dalla legge.
- Il Segretario Generale
svolge funzioni di collaborazione e di assistenza
giuridico-amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità
dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico.
Egli, inoltre:
- partecipa con funzioni
consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e
della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i
contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture
private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- esercita ogni altra
funzione attribuita dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, o
conferiti dal Sindaco;
- sovrintende allo
svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività
sino alla nomina del Direttore Generale.
3. Il Sindaco, qualora non
ritenga di nominare il Direttore Generale, può conferire le relative
funzioni al Segretario Generale.
ART. 59 -
Il
Vicesegretario Generale
Il Comune
ha un Vicesegretario generale il quale coadiuva il Segretario
nell'esercizio delle funzioni sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o
impedimento.
ART. 60 -
Responsabili
apicali
- Ai Responsabili, con la
sovrintendenza del Direttore Generale, se nominato, e con la
collaborazione dei responsabili delle unità operative spetta la
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta, compresa l'adozione di
tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi
risultati.
- Ai Responsabili secondo le
modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 57 compete:
- la presidenza delle
Commissioni di gara e di concorso,
- la responsabilità delle
procedure d'appalto e di concorso;
- la stipulazione dei
contratti;
- gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli atti di
Amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
- le attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza.
ART. 61 -
Settori
e unità organizzative
- La pianta organica
individua distinti servizi e unità operative con le relative
competenze.
- Alla direzione dei
servizi, sono preposti Responsabili con qualifica apicale, mentre alla
direzione delle unità operative sono preposti Funzionari con qualifica
immediatamente inferiore.
- La responsabilità
connessa alla direzione di servizi e unità operative è relativa al
conseguimento degli obiettivi e all'attuazione e i criteri nonché al
livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi.
ART. 62 -
Servizi
pubblici
- Il Comune provvede alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di
beni o l'espletamento di attività rivolte a promuovere e realizzare lo
sviluppo sociale, civile ed economico della Comunità.
- Il Comune gestisce i
servizi pubblici mediante le strutture e con le forme che assicurano la
migliore efficienza ed efficacia, ricercando la collaborazione con
soggetti pubblici e privati.
ART. 63 -
Forme
di gestione
- Il Comune può gestire i
servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda
speciale, a mezzo di istituzione, o a mezzo di società di capitali.
- Il Comune provvede ala
gestione in economia per servizi di modeste dimensioni, ovvero quando
valutazioni di ordine economico facciano ritenere non opportuna la
costituzione di una azienda o di una istituzione.
- Il Comune provvede
mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale.
- Il Comune provvede a
costituire una istituzione per l'esercizio di servizi sociali, senza
rilevanza imprenditoriale; istituisce una azienda speciale per servizi
di rilevanza economica e imprenditoriale.
- Il Comune infine gestisce
il servizio pubblico a mezzo di società di capitali, in particolare
quando ravvisi l'opportunità di far partecipare altri soggetti pubblici
o privati.
ART. 64 -
Aziende
speciali
- Organi dell'azienda
speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il
Direttore.
- L'azienda speciale
disciplina il proprio ordinamento e funzionamento mediante un proprio
statuto e regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Consiglio di
Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti non
inferiore a tre e non superiore a sette, che abbiano i requisiti per
l'elezione a consigliere comunale e specifiche competenze tecniche e
professionali. Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del
Consiglio comunale e comunque fino all'elezione del nuovo Consiglio di
Amministrazione.
- Il Sindaco, in base agli
indirizzi stabiliti dal Consiglio, procede alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso le
aziende, assicurando il rispetto delle pari opportunità tra uomo e
donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi.
ART. 65 -
Istituzioni
- L'ordinamento e il
funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto comunale
e da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.
- Organi dell'istituzione
sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
- Il Consiglio di
Amministrazione è composto da cinque membri che abbiano i requisiti per
l'elezione a Consigliere comunale e specifiche competenze tecniche e
professionali in materia di servizi sociali. Dura in carica per un
periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
- Il presidente ha la
rappresentanza dell'istituzione e, in caso di necessità e urgenza,
adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da
sottoporre a ratifica nella prima seduta utile.
- Per la nomina, la revoca e
la surroga degli amministratori si applica quanto previsto per le
aziende speciali dal precedente art. 69, comma 4°.
- Il Direttore, cui spetta
la responsabilità gestionale dell'istituzione, è nominato dal
Consiglio di Amministrazione tra le persone aventi i requisiti previsti
dal regolamento.
- Per lo stato giuridico ed
economico del personale dell'istituzione si applica la normativa
prevista al riguardo per il personale del comparto Regioni Enti Locali.
ART. 66 -
Società
di capitali
- Il Comune può partecipare
a società di capitali e promuoverne la costituzione.
- Le deliberazioni relative
sono corredate da una relazione del collegio dei Revisori dei conti che
illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.
- Qualora la
compartecipazione del Comune a società di capitali sia superiore al
venti per cento del capitale sociale, lo statuto di queste deve
provvedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio sindacale siano nominati dal comune, ai sensi della legge (art.
2458 cod. civ.).
- Il Comune può inoltre,
partecipare ad altre società capitali.
ART. 67 -
Forme
associative e di cooperazione
- Il Comune, per l'esercizio
di servizi e funzioni e per l'attuazione di opere e interventi, informa
la propria attività al principio della associazione e della
cooperazione con gli atri comuni, la comunità montana, la provincia, la
regione e gli altri enti ed associazioni interessati; partecipa agli
accordi di programma.
- A tali fini il Comune può
stipulare, nel rispetto della normativa vigente, con gli enti ed
associazioni interessati apposite convenzioni nelle quali siano
previsti: gli scopi, la durata, le forme di consultazione degli enti ed
associazioni contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e
garanzie.
- Per la gestione associata
di uno o più servizi pubblici può essere costituito con consorzio,
secondo quanto stabilito dalla legge, con altri Comuni o con la
Provincia. Il Consiglio comunale ne approva lo statuto e l'apposita
convenzione.
- Al fine di migliorare
l'esercizio delle funzioni e servizi, e per gli effetti di legge, il
Consiglio può aderire alla costituzione di una unione fra i comuni
contermini.
ART. 68 -
Rappresentanza
del Comune presso società di capitali
e strutture associative
Il
rappresentante del Comune nelle assemblee delle società di capitali e
delle strutture associative è il Sindaco o un suo delegato
ART. 69 -
Indirizzi
e vigilanza
- Il Consiglio comunale
determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono
uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del
comune nelle società di capitali e nelle strutture associative.
- Il Sindaco esercita la
vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma e
riferisce annualmente il Consiglio comunale.
- La decisione e il voto dei
rappresentanti comunali in merito a ogni modificazione statutaria,
devono essere informati a una precedente deliberazione del Consiglio
comunale.
Art. 70 -
Norma
finale e transitoria
Fino
all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, limitatamente alle materie e
discipline ad essi demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti
alla data di applicazione del presente
statuto, in quanto con esso
compatibili. |