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Permesso di Costruire

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo emesso dall'autorita' comunale, che autorizza l'attivita' di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformita' agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Il Permesso di costruire, introdotto nell'ordinamento nazionale dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ha sostituito il precedente istituto della "Concessione Edilizia" di cui alla L. 10/77 (Cd. Legge Bucalossi) e dell'"Autorizzazione edilizia" di cui alla L. 457/78.

La competenza concorrente in materia urbanistico/edilizia tra Stato e Regioni, ha poi spinto molte amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l'ambito di applicazione.

Il Permesso di Costruire è richiesto dai soggetti che hanno titolarita' ad effettuare gli interventi che non sono soggetti a procedure semplificate - generalmente - è soggetto al pagamento di oneri concessori (analogamente al precedente istituto della Concessione Edilizia).

Qualora l'intervento interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche, ecc.) il rilascio del Permesso di Costruire è vincolato al preventivo nulla osta da parte dell'ente deputato alla tutela del vincolo. Gli interventi la cui realizzazione è subordinata al preventivo rilascio del Permesso di Costruire sono indicati, al di la del DPR 380/2001, nelle relative Leggi Regionali.

In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di Ristrutturazione Edilizia od Urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del Permesso di Costruire.

Alla richiesta di "Permesso di Costruire" deve essere allegato un progetto - redatto da un professionista abilitato all'esercizio della professione - che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intende eseguire e ne attesti la conformita' urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (es. antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc.).

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

L'art.20 del testo unico dell'edilizia delinea chiaramente il percorso procedurale da seguire per la formazione ed il rilascio del permesso di costruire; più specificatamente, prevede:

  • la presentazione allo sportello unico dell'edilizia della domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II del testo unico dell'edilizia, nonchè da un'autocertificazione circa la conformita' del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale oppure la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
  • lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento;
  • l'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione;
  • entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria ed inoltre, attraverso lo sportello unico, acquisisce i prescritti pareri degli uffici comunali, il parere Asl nel caso in cui non possa essere sostituito da un'autocertificazione ed il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio, sempre che gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda del richiedente e, valutata la conformita' del progetto alla normativa vigente, formulata una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto;
  • qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto al progetto originario, per il rilascio del permesso di costruire può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni;
  • l'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine di sessanta giorni ed in caso di adesione è tenuto ad integrare la documentazione modificata nei successivi quindici giorni. Tale richiesta sospende, fino al relativo esito, il citato termine di sessanta giorni;
  • il termine di sessanta giorni previsto per la conclusione del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro  quindici  giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente;
  • il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;
  • quando, ai fini della realizzazione dell'intervento, si rende necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse dall'Asl e dai vigili del fuoco, lo sportello unico dell'edilizia convoca una conferenza di servizi;
  • il provvedimento finale, da notificare all'interessato a cura dello sportello unico, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al decorso termine di sessanta giorni, oppure dall'esito dell'eventuale conferenza di servizi;
  • l'avvenuto rilascio del permesso di costruire viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio;
  • i termini di sessanta giorni per la conclusione del procedimento e quindici giorni per la richiesta di integrazioni da parte del responsabile del procedimento sono raddoppiati per i comuni superiori a 100.000 abitanti e per i progetti particolarmente complessi;
  • trascorso inefficacemente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

Modulistica

Richiesta permesso di costruire

Richiesta voltura di permesso di costruire

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