Certificato di agibilità
L'agibilità è la certificazione che viene rilasciata quando un edificio rispetta tutti i requisiti di legge necessari per garantire alle persone di vivere in tutta sicurezza e in pieno comfort nei locali. Il riferimento normativo è il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001).
È una certificazione burocratica rilasciata dall'Ufficio tecnico del Comune dov'è situato il fabbricato e non può essere emessa se non alla fine dei lavori (di realizzazione o di ristrutturazione), dopo che un tecnico abilitato (in genere diverso dal progettista e dal direttore dei lavori) ha eseguito un collaudo e ha certificato la sussistenza di tutti i criteri di legge.
La certificazione dimostra che la struttura è idonea ad accogliere le persone, rispettando tutti i dettami di legge per la sicurezza di quel particolare manufatto. Un centro commerciale, ad esempio, avra' delle necessita' di sicurezza diverse da un appartamento.
L'agibilità non certifica solo la sicurezza, ma anche il rispetto di tutte le norme tecniche relative alle costruzioni in generale e all'edificio in oggetto in particolare.
Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
- Entro 15 gg dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità;
- Lo sportello unico comunica al richiedente, entro 10 gg dalla ricezione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Entro 30 gg dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità.
- Il termine può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 15 gg dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
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