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I circoli privati

L'art. 18 della Costituzione stabilisce il diritto di "associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale". Con l'abrogazione dell'art. 209 del t.u.l.p.s., avvenuta con la legge n. 17/1982, non è più previsto l'obbligo di comunicazione all'Autorità di P.S.

Di conseguenza, per la costituzione di un circolo privato occorrono esclusivamente l'atto costitutivo e lo statuto.

Se l'attività del circolo è limitata alle riunioni previste dallo statuto, non occorrono autorizzazioni.

Se, invece, gli associati intendono usufruire di un servizio di somministrazione, il circolo deve munirsi di un'autorizzazione, che viene rilasciata a condizione che i locali di somministrazione siano ubicati all'interno del circolo stesso, non abbiano accesso diretto da pubbliche vie e non vengano apposte insegne che pubblicizzino le attività di somministrazione (art. 4 D.M. 17.12.1992, n. 564).

Per il rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti previsti dagli strumenti di pianificazione delle attività di somministrazione, il circolo deve altresì dimostrare l'affiliazione ad uno degli Enti assistenziali conosciuti a carattere nazionale. (art. 3 legge 25.08.1991, n. 287).

A tal fine dovrà essere prodotta una dichiarazione delle presidenza nazionale di detti Enti che attesti, oltre all'affiliazione, anche l'iscrizione di un certo numero di soci, e che indichi il presidente del sodalizio.

Procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.

Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:

  1. l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
  2. il tipo di attività di somministrazione;
  3. l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
  4. che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
  5. che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Alla denuncia va allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge 287/91.

Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 287/91.

Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:

  1. il tipo di attività di somministrazione;
  2. l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
  3. che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi;
  4. che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 287/91 e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge 287/91.

Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalità volte a garantire l'effettivià del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 287/91, si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.

La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

Modulistica

Dichiarazione inizio attività di somministrazione in circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

Domanda rilascio autorizzazione per l'attività si somministrazione in circoli privati non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

Notifica unità d'impresa del settore alimentare con procedura di denuncia inizio attività ai fini della registrazione (art. 6 Reg. CE 852/2004).

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