comune

Commercio su aree private

Procedure per l'apertura degli esercizi commerciali o per l'espletamento delle altre forme di vendita previste dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R. 11/2003

Esercizi di vicinato

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino a 250 mq di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione va presentata sull'apposito modello COM1

Medie e grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento e ampliamento di superficie

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

La domanda va presentata sull'apposito modello COM2

Medie e grandi strutture di vendita: trasferimento in proprietà o in gestione

Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività di una media struttura è soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio.

La comunicazione va presentata sull'apposito modello COM3

Grandi strutture di vendita

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

La domanda va presentata sull'apposito modello COM2

Spacci interni

La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione

La comunicazione va presentata sull'apposito modello COM5

Apparecchi automatici

La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione va presentata sull'apposito modello COM6

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

è vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. è consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

La comunicazione va presentata sull'apposito modello COM7

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione va presentata sull'apposito modello COM8

Vendite straordinarie:

Vendite di liquidazione

L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:

  • in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;
  • in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  • caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
  • in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori con elenco dettagliato degli stessi comunicato all'Ufficio urbanistico del Comune. L'esecuzione dei lavori va poi comprovata dalla dichiarazione di fine lavoro dell'impresa esecutrice e dalla sua fattura. I tempi di lavoro di ristrutturazione devono essere minimo dieci giorni;
  • tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa;
  • le merci poste in vendita distinte per voce merceologica, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse.

Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e comunque per almeno dieci giorni.

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane in ogni periodo dell'anno esclusi il mese di dicembre e i trenta giorni precedenti, l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione.

Vendite di fine stagione o saldi

Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento. se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:

  1. i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
  2. gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
  3. le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
  4. gli articoli sportivi;
  5. le confezioni e i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio;

L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldi deve darne comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima, indicando:

  1. la data di inizio e la durata della vendita;
  2. i prodotti oggetto della vendita;
  3. la sede dell'esercizio;
  4. le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.

Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente dal primo sabato di gennaio al 28 febbraio e dal primo sabato di luglio al 15 settembre.

Le merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali. Nel caso tale separazione non fosse possibile, queste ultime non possono essere poste in vendita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino più prezzi di vendita secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso, e quello più alto con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica devono essere venduti a tale prezzo.

Vendite promozionali

Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita salvaguardando la clausola del sottocosto.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le vendite promozionali possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza limitazioni temporali e senza obbligo di comunicazione al Comune. Non sono consentite soltanto nei quaranta giorni antecedenti i saldi, durante i saldi stessi, e nei quaranta giorni prima di Natale.

Vendite sottocosto

Le vendite sottocosto devono essere comunicate al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e possono essere effettuate solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

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